Statuto di Noi, briciole - 14 marzo 2008
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Argomento: Notizie e Informazioni


Statuto



Art. 1
È costituita in Roma ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile un’ associazione denominata “Noi, briciole onlus”. L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 2
Scopo dell’associazione è lo svolgimento dell’attività nel settore della beneficienza. L’associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, a favore del diritto all’istruzione, alla salute del bambino e al miglioramento della qualità della vita. In particolare si propone di collaborare con altre organizzazioni di volontariato attive sia all’estero che in Italia provvedendo direttamente al reperimento di fondi da destinare ai suddetti enti. L’associazione Noi, briciole  è apartitica e si ispira al valore della Carità cristiana.
Per il raggiungimento dei predetti scopi l’Associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell’Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obbiettivi sociali.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui all’art.10 del D. Lgs. 460/97. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.
E’ fatto obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile presso terzi.
Art. 3
Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata contenente esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà dell’associazione, vengono ammessi dal Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci, nonché la determinazione delle quote sociali. La decisione del Consiglio direttivo sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.
Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Il socio ha diritto ad un voto nell’assemblea ed ha il diritto di eleggere gli organi dell’associazione.
Il socio può farsi rappresentare per delega.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 4
L’associazione finanzia la propria attività mediante:
a)      I contributi volontari dei soci,
b)      I contributi da privati;
c)      I proventi delle proprie iniziative;
d)      I contributi da enti e istituzioni pubbliche;
e)      Le convenzioni con enti pubblici e privati;
f)       Eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall’Associazione.
g)      Ogni altro tipo di entrata.
L’associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte dei privati cittadini, da enti pubblici e privati. L’assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell’Associazione.
Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci.
Art. 5
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per morosità del socio nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell’Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell’Associazione. L’esclusione dovrà essere sancita dall’Assemblea dei soci.
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci
• il Consiglio direttivo
• il Presidente
Tutte le cariche sono gratuite
Art. 7
L’assemblea generale è composta da tutti gli associati. Ad essa sono demandate, oltre la nomina delle cariche sociali, anche le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di  carattere generale. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice.
Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza dei tre quinti degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche via e-mail, inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Art. 8
L’Associazione è retta dal Consiglio direttivo, composto da cinque a sette membri, eletti dall’assemblea degli associati fra i propri componenti. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri, compreso il Presidente, sono tutti rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-Presidente. Dopo il primo triennio i componenti del Consiglio direttivo verranno eletti dall’Assemblea degli associati che dovrà sceglierli tra i soci dell’Associazione. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l’intervento di almeno la maggioranza dei membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di cessazione per morte o per rinuncia di un componente del Consiglio, il presidente procederà alla sua sostituzione per cooptazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
Art. 9
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede agli atti necessari e utili all’efficienza dell’Associazione; predispone i bilanci preventivo e consuntivo e determina le quote associative. Il libro dei verbali è tenuto a cura del presidente ed i singoli verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 10
Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente; la convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l’anno con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di tre membri del Consiglio direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 11
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo e adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 12
Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio direttivo o ad eventuali procuratori anche all’estero.
Art. 13
Le cariche di Presidente e di Consigliere direttivo sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.
Art. 14
Con regolamento interno, approvato dal Consiglio direttivo potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente statuto. Detto regolamento, una volta approvato dall’assemblea dei soci, sarà vincolante al pari dello statuto.
Art. 15
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all’art. 2. Gli utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di estinzione dell’Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra organizzazione onlus, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi in materia (L.266/91 e D.Lgs. 460/97)






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